Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
CAPO V - Forme associative
Articolo 30
Convenzioni.
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Articolo 31
Consorzi(7).
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Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
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A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
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In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50 e dell’art. 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare
l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
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Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
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L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
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Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
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In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.
- Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
(7) Si rammenta, in proposito l’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, il quale recita:
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:
…omissis…
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
Al riguardo di detta norma soppressiva, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ritiene non doversi applicare ai consorzi istituiti con prevalenti finalità di gestione di aree marine protette statali.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 70
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale. Legge 6 dicembre 1991, n. 394
(si veda file dedicato che riporta il testo integrale della legge)
Legge 9 dicembre 1998, n. 426
Articolo 2
Omissis...
17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".
Omissis….
37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.
Legge 23 marzo 2001, n. 93
Articolo 17
Omissis...
4. All’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche consorziati tra loro».
Norme Integrali
ISTITUZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO
REGOLAMENTO AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO
Legge 31 dicembre 1982, n. 979
Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge 8 ottobre 1997, n. 344
Legge 9 dicembre 1998, n. 426
Legge 23 marzo 2001, n. 93
Legge 31 luglio 2002, n. 179
Elenco ufficiale delle aree protette
Elenco SIC:
Regione Alpina - Regione Mediterranea - Regione Continentale
Elenco ZPS
Criteri minimi conservazione SIC e ZPS
Direttiva HABITAT
Convenzione biodiversità
Convenzione Barcellona
Convenzione Montego Bay
Codice dei beni culturali e del paesaggio
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